Regolamento Congressuale - Punti 2 e 4 relativi all'organizzazione dei Congressi nelle Convenzioni Comunali e Circoscrizionali
2. Convenzioni comunali
2.1 Le Convenzioni comunali si devono svolgere non prima dell’invio dei certificati elettorali e comunque entro il 31 gennaio 2007, i Congressi provinciali e delle città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti entro il 15 febbraio 2007.Le Convenzioni comunali dovranno svolgersi non oltre il 10° giorno precedente la data di celebrazione del congresso provinciale.Qualora ricorrano particolari condizioni, la Commissione di garanzia congressuale può autorizzare, su richiesta della Direzione provinciale o cittadina (città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti), la celebrazione delle Convenzioni comunali, dei Congressi provinciali e dei Congressi delle città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti in una data successiva, fermo restando l’attribuzione dell’elettorato attivo e passivo agli iscritti in regola al 31 ottobre 2005.
2.2 Alla Convenzione comunale partecipano con diritto di voto:a) gli iscritti alla Margherita residenti nel comune;b) gli eletti e i candidati più rappresentativi che abbiano aderito a Democrazia è Libertà – La Margherita, così come disposto dal successivo punto 3.2;c) gli esponenti di associazioni rappresentative, ai sensi dell’art. 1, comma 1°, lett. c) dello statuto regionale tipo, ove presenti;d) gli aderenti ai gruppi ed ai movimenti individualmente registratisi, di cui all’art. 1, comma 1°, lett. d) e dell’art. 5 dello statuto regionale tipo, ove presenti.
2.3 Eventuali ricorsi relativi alle iscrizioni devono essere inviati alla Commissione di verifica e di garanzia del tesseramento. La Commissione delibererà in merito entro i 7 giorni successivi al ricevimento del ricorso.
2.4 Gli iscritti votano nelle Convenzioni comunali dei comuni di residenza, previa consegna del certificato elettorale ed esibendo un documento di identificazione, del quale si annotano gli estremi sul tabulato degli elettori. Il mancato riconoscimento dell’elettore tramite documento di identificazione, comporta la nullità della votazione.I certificati elettorali saranno inviati dal Dipartimento organizzativo.In caso di smarrimento del certificato elettorale, il duplicato necessario per esercitare il diritto di voto viene rilasciato, previa domanda del titolare.Gli elenchi degli aventi diritto al voto della categoria iscritti saranno elaborati dal Dipartimento organizzativo sulla base della residenza anagrafica degli iscritti e saranno inviati ai Coordinatori provinciali, che devono poi trasmetterli ai Presidenti delle Convenzioni comunali.L’intera procedura avverrà nel pieno rispetto della disciplina a tutela della privacy.
2.5 Il Presidente della Convenzione comunale convoca la convenzione, informandone il Coordinatore provinciale.L’avviso di convocazione dovrà essere effettuato tramite posta ordinaria almeno sette giorni prima della data di svolgimento della convenzione e dovrà contenere la data, l’ora e la sede dove si svolgeranno i lavori e il luogo dove dovranno essere presentate, ai sensi dell’art. 9.4 dello statuto regionale tipo, le candidature alla carica di presidente della convenzione stessa.Il Coordinatore provinciale assicurerà l’apertura della sede indicata e la ricezione delle candidature.Nel caso di omessa convocazione della Convenzione comunale nei termini previsti per la celebrazione del Congresso provinciale, la Convenzione comunale viene convocata dal coordinatore provinciale.
2.6 La Convenzione comunale è presieduta dal Presidente uscente.La Direzione provinciale invia un proprio delegato per seguire i lavori. In caso di assenza del Presidente assume la presidenza il delegato della Direzione provinciale.In assenza di entrambi, la Convenzione provvede ad eleggere il Presidente.Il Presidente, in apertura dei lavori, dà lettura delle candidature a presidente della convenzione e delle mozioni presentate.Del dibattito che si svolgerà e delle operazioni verrà redatto apposito verbale, il cui schema sarà elaborato dal Dipartimento organizzativo.Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal delegato provinciale, verrà inviato, assieme ai certificati elettorali dei votanti, con raccomandata AR, entro sette giorni alla Commissione regionale di garanzia.Ove i verbali non fossero corredati dai certificati elettorali la Commissione regionale di garanzia dichiarerà nulla la Convenzione comunale.
2.7 La Convenzione comunale elegge nel proprio seno, con voto segreto, il Presidente e l’Ufficio di presidenza, in rappresentanza delle diverse categorie di cui al precedente punto 2.2, su liste rigide concorrenti.Per la formazione delle liste occorre garantire ad ogni genere una presenza di almeno il 30% e riservare ai giovani, di età compresa tra i sedici e i ventinove anni, una presenza di almeno il 10%.Per ogni categoria, la lista che consegue il maggior numero di voti ottiene il 60% dei seggi.Il restante 40% viene ripartito per ciascuna categoria proporzionalmente fra le altre liste sulla base dei voti conseguiti.
2.8 Se in un comune vi sono meno di tre iscritti alla Margherita, non si dà luogo alla Convenzione comunale, né all’elezione dei delegati al Congresso provinciale. La non assegnazione dei delegati spettanti al suddetto comune non comporta aumento di delegati negli altri comuni della provincia. Se in un comune vi sono da tre a sei iscritti la Convenzione comunale procede all’elezione del solo Presidente e, ai sensi dell’articolo 10 comma 6 dello statuto regionale tipo, con voto unico, dei delegati al Congresso provinciale.Se gli eletti e i candidati maggiormente rappresentativi sono in numero inferiore a sei, ove non siano state presentate liste contrapposte, si procede all’elezione della quota loro spettante con voto unico.
2.9 In tutte le votazioni nelle quali è prevista la presentazione di liste rigide contrapposte, per l’elezione dei delegati e degli organi a tutti i livelli, in caso di parità di resti, il posto di delegato o di componente l’organo viene attribuito alla lista che ha conseguito meno delegati. In caso di numero uguale si procede per sorteggio.
2.10 I candidati alla carica di Presidente della Convenzione comunale, di Coordinatore provinciale, di Coordinatore di città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti e di Coordinatore regionale devono dichiarare il collegamento ad una mozione congressuale.
2.11 In occasione dello svolgimento delle Convenzioni comunali e della celebrazione dei congressi, a tutti i livelli, il voto è personale e non è ammesso il trasferimento di delega.
[...]
4. Città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti
4.1 Nelle città con popolazione superiore a 500.000 abitanti si svolgono Convenzioni circoscrizionali o di quartiere che comprendono il territorio del livello istituzionale corrispondente. Le Convenzioni circoscrizionali e i Congressi delle città con popolazione superiore a 500.000 abitanti hanno rispettivamente regole di convocazione, partecipazione, svolgimento, elezione di delegati identiche a quelle delle Convenzioni comunali e dei Congressi provinciali.
Trovi l'intero Regolamento sul Sito Ufficiale de La Margherita:
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